Proprieta’ degli originali di matrimonio e ritratti

14 12 2009

In assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto appartengono al fotografo e restano correttamente presso il suo studio, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non puo’ avvenire pubblicazione senza assenso).

Se gli sposi – o comunque la persona ritratta e committente – vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna dei files originari), hanno diritto a chiederli, ed il fotografo e’ tenuto a consegnarli, purche’ dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso.

Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilita’ degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.

In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei files originari e’ determinabile in percentuale al costo complessivo, ed in proporzione inversa al tempo trascorso dall’evento o cerimonia fotografata.

I files digitali originari, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma – rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione – sono oggetto di separata trattativa economica.

UN PO’ NEL DETTAGLIO

Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si e’ pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta’ dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili e’ del fotografo, e non del committente.

Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile – fra gli altri – in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: “Nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall’art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall’art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell’ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprieta’ del negativo e non e’ tenuto a consegnarlo al committente.”

Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facolta’ di usare tali immagini (vedi art 96 legge 633/41), esiste anche in capo a loro un diritto a usare tali originali.

Questo significa che gli originali del matrimonio – in assenza di patti scritti – restano correttamente al fotografo, il quale, tuttavia, su richiesta E DIETRO PAGAMENTO deve consegnare gli originali agli sposi che li vogliano riscattare.

Dal canto loro, gli sposi NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.








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